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Thursday 24 november 2011 4 24 /11 /Nov /2011 13:42

 

Il 91% degli italiani confessa di mettersi al volante con piccole ansie e paure. E’ quanto emerge da una ricerca effettuata da Direct Line. Il 29% del campione non si fida della guida degli altri automobilisti. In particolare, fanno paura le persone che guidano in maniera scorretta, distratta - parlando ad esempio al telefonino - oppure chi non rispetta i limiti di velocità.


Un 60% è consapevole di non essere solo sulla strada e che quello che accade è il risultato di una co-responsabilità: tutti devono rispettare le regole della strada per garantire una maggiore sicurezza.

Una percentuale molto bassa (2%) non si sente a proprio agio a causa delle proprie scarse capacità. Solo il 9% degli intervistati dichiara infine di sentirsi assolutamente tranquillo e sicuro sulle strade italiane.

Il 56% del campione dichiara che la fonte principale di ansia alla guida è quella di investire inavvertitamente un pedone. Dalla ricerca emerge che il 17% degli italiani - e fra questi il 21% di donne - è spaventato all’idea di rimanere con l’auto in panne in un luogo isolato, paura che neanche il telefono cellulare e la tecnologia GPS hanno ancora cancellato.

 

A conferma dei sondaggi fatti in passato - che evidenziano la maggior prudenza delle donne alla guida - la ricerca rileva che sono le guidatrici (62%) ad essere più attente e rispettose nei confronti di tutti coloro che si muovono sulle strade italiane - contro il 58% degli automobilisti di sesso maschile.

Inoltre, i dati raccolti da Direct Line rivelano che l’11% degli under 25 é poco prudente sulla strada, mentre la percentuale scende per gli over 45 (8%), per i quali l’esperienza è la miglior fonte di insegnamento.

 

A creare timori fra gli automobilisti non sono solo gli incidenti, ma soprattutto i fenomeni atmosferici. Nella classifica dei più temuti troviamo in prima posizione il ghiaccio su strada (38%), seguito da nebbia (32%) e neve (10%). Tutte situazioni che rischiano di essere pericolose se lo stile di guida non viene adeguato alle condizioni atmosferiche.

 

I più sicuri al volante sono milanesi (32%) e torinesi (31%), mentre prestano più attenzione agli altri automobilisti i cagliaritani (71%), i bolognesi (69%) e i romani (65%). Palermitani (15%) e fiorentini (14%) i più insicuri a causa del comportamento degli altri, mentre l’8% dei bresciani dichiara di non curarsi della guida degli altri quando è al volante.

 

FONTE: http://www.assinews.it/articolo.aspx?art_id=5266&cat=22

Di C.S.A.C - Pubblicato in : Intermediazione Assicurativa
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Thursday 24 november 2011 4 24 /11 /Nov /2011 13:38

Direzione Centrale Accertamento
Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. q) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

     I soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i sottoindicati documenti:

1.    Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori).
Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
2.   Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.
3.   Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta.
4.   Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
5.   In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.
6.   Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
7.   Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute.
8.   Ricevute dei bonifici di pagamento.

Motivazioni

Al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per godere del beneficio fiscale di cui al novellato art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. q), sostituisce l’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.
Con la nuova previsione normativa viene soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara e, nel contempo, viene disposto l’obbligo di:I. inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del citato Decreto Interministeriale n. 41, così come sostituita;
II. conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti stabiliti in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il presente provvedimento recepisce il disposto di cui al precedente punto II. ed individua i documenti che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire.
Si specifica che la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (punto 6), prevista dalla lett. b) dell’art. 1, comma 1, del richiamato Decreto Interministeriale n. 41, è inserita nell’elenco al fine di prevederne l’obbligo di conservazione e di esibizione agli Uffici.
Le fatture e le ricevute fiscali (punto 7) e le ricevute dei bonifici di pagamento (punto 8), il cui obbligo di conservazione ed esibizione agli Uffici è già stabilito dalla lett. c) dell’art. 1, comma 1, del medesimo Decreto Interministeriale n. 41, sono inserite nell’elenco a fini di completezza espositiva, tenuto anche conto della particolare rilevanza di detto tipo di documentazione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell ’Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997- supplemento ordinario;
Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998;
Decreto Ministeriale 9 maggio 2002, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002;
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia >delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 02 novembre 2011
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

 

FONTE:  http://www.condominioweb.com/condominio/articolo800.ashx

Di C.S.A.C - Pubblicato in : Consulenza & Gestioni Condominiali - Community : CONSULENZE
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Thursday 24 november 2011 4 24 /11 /Nov /2011 13:36

Nella città e nei centri abitati l’altezza del fumaiolo del camino dell’appartamento privata deve superare in altezza non solo la copertura dell’edificio, ma anche quelle dei fabbricati adiacenti per evitare danno o incomodo ai vicini.
 
Nella sentenza si legge:
 
In concreto è stata data quindi applicazione all’articolo 64 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione n.7.395 del 12.11.1932 e succ. modifiche e integrazioni, secondo il quale “Nella città e nei centri abitati i fumaioli dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e, ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati sino ad una altezza sufficiente per evitare danno o incomodo ai vicini”. Risulta evidente che la ratio di tale norma sia quella di evitare che le canne fumarie provochino immissioni nocive o comunque disturbo a terzi e pertanto, laddove, come nel caso in esame, per la peculiare configurazione architettonica a scaloni, lo stabile abbia due o più piani di copertura di diverso livello, le canne fumarie debbono innalzarsi oltre l’ultimo piano al fine di evitare immissioni nocive a terzi. Nel caso in esame, come risulta evidente dalla documentazione fotografica depositata, il comignolo dell’appellante, pur elevandosi oltre il piano in cui è ubicato l’appartamento di sua pertinenza, ha però sbocco proprio all’altezza del terrazzo dell’appartamento sito al piano superiore, determinando quindi la concreta possibilità di immissioni nocive nell’appartamento medesimo. Con l’effetto che i rilievi contenuti nel ricorso in appello sono ininfluenti e strumentali dal momento che il provvedimento impugnato non si è basato sulla erronea applicazione del Regolamento Edilizio del Comune di Albano Laziale, ma sull’esatto rilievo che la canna fumaria non supera il colmo dell’edificio. Ne deriva che il provvedimento di inibizione, a seguito di più approfondito esame, da parte dell’amministrazione, della documentazione prodotta, appare giustificato dalla necessità di adeguamento, come indicato, peraltro nella stessa nota, a tutela delle disposizioni igieniche sanitarie vigenti ed idoneamente motivato, a seguito della attività di verifica operata dall’amministrazione e dell’apporto partecipativo dell’interessato, senza che possano trovare accoglimento i vizi dedotti da parte istante.

 

FONTE: http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza2045.ashx

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Thursday 24 november 2011 4 24 /11 /Nov /2011 13:33

Tabelle millesimali
 
Esse possono essere di origine e natura contrattuale, di origine e natura assembleare o di origine contrattuale ma natura assembleare.
 
Le prime, che derogano ai criteri di ripartizione previsti dalla legge (artt. 1123, 1124 e 1126 c.c.) possono essere adottate e modificate solamente con il consenso di tutti i condomini.
 
Quanto alla seconda ed alla terza tipologia, per lungo tempo s’è dubitato della loro legittimità o meglio per un lungo periodo s’è negata la loro liceità. Le tabelle approvate a maggioranza sono nulle, si diceva.
 
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18447, hanno specificato che “ l'affermazione che la necessità della unanimità dei consensi dipenderebbe dal fatto che la deliberazione di approvazione delle tabelle millesimali costituirebbe un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni è in contrasto con quanto ad altri fini sostenuto nella giurisprudenza di questa S.C. e cioè che la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti (sent. 25 gennaio 1990 n. 431; 20 gennaio 1977 n. 298; 3 gennaio 1977 n. 1; nel senso che non è richiesta la forma scritta per la rappresentanza di un condomino nell'assemblea nel caso in cui questa abbia per oggetto la approvazione delle tabelle millesimali, in quanto tale approvazione, quale atto di mera natura valutativa del patrimonio ai limitati effetti della distruzione del carico delle spese condominiali, nonché della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non è idonea a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti, cfr. sent. 28 giugno 1979 n. 3634)” (così Cass. SS.UU. 9 agosto 2010 n. 18477).
 
In ragione di ciò, hanno concluso gli ermellini, le tabelle millesimali che siano conformi ai criteri stabiliti dalla legge, tanto nel caso in cui sono contenute in un regolamento contrattuale, tanto se inserite in uno assembleare, possono essere adottate con le medesime maggioranze dettate per l’approvazione del regolamento. Come mai questa scelta? Perché le tabelle sono un allegato del regolamento (cfr. art 1138 c.c.) ed è principio generale quello secondo cui gli allegati seguono le medesime regole previste per gli atti principali.

Fonte: http://www.condominioweb.com/condominio/articolo821.ashx

Di C.S.A.C - Pubblicato in : Consulenza & Gestioni Condominiali - Community : CONSULENZE
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